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Coronavirus, le nuove misure restrittive previste dal Governo anche per la Provincia di Pesaro e Urbino

Il decreto entra in vigore l'8 marzo con validità fino al prossimo 3 aprile

corona virus decreto governoNella notte è stato firmato il decreto che prevede un’italia suddivisa essenzialmente in due aree: la prima con misure più restrittive più rigorose nella quale è stata ricompresa anche la provincia di Pesaro e Urbino. Altre misure sono in vigore per tutto il territorio nazionale.

Le misure del decreto sono in vigore dall’8 marzo fino al 3 aprile prossimo.

L’area che prevede misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus è composta da: tutta il territorio della regione Lombardia, le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

LIMITAZIONI ALLA MOBILITA’ DELLE PERSONE

In queste zone va evitato ogni spostamento di persone fisiche in entrata ed in uscita da questi territori nonché all’interno dei territori stessi salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

E’ fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena ovvero risultati positivi al virus.

SOSPENSIONE DI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati.

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici o privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie.

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato (es. cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati).

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA NELLE SCUOLE

Sono spesi i servizi educati vi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nella scuole di ogni ordine e grado comprese le università e le istituzioni di alta formazione. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Anche in questo caso non si parla di chiusura per cui il personale scolastico (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici e tecnici) è tenuto a recarsi sul luogo di lavoro

APERTURA CONDIZIONATA DELLE CHIESE

L’apertura di luoghi di culto è condizionata dall’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche e dei luoghi tali da rispettare le distanze tra loro di almeno un metro.

Tra le norme che riguardano l’intero territorio nazionale c’è la sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose compresi i funerali.

CHIUSURA DEI MUSEI E DEI LUOGHI DI CULTURA

Sono chiusi i musei e gli altri luoghi della cultura.

SOSPENSIONE DEI CONCORSI PUBBLICI

Sono sospesi i concorsi pubblici e privati ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario.

LIMITAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO, BAR E RISTORANTI

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. La sanzione prevista prevede la sanzione dell’attività in caso di violazione.

Sono consentite le attività commerciali purché il gestore garantisca un accesso ai luoghi in modalità contingentata o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori di rispettare la distanza di almeno un metro. Anche in questo caso è prevista una sanzione di sospensione dell’attività. Se non vengono garantite queste condizioni le strutture dovranno essere chiuse.

Nelle giornate prefestive e festive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali devono essere garantite le condizioni di distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

La chiusura non è disposta per farmacie e parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, anche in questi casi il gestore devo essere in grado di garantire la distanza interpesonale di un metro pena la sospensione dell’attività.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ IN PALESTRE, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termale (fatta eccezione per quelli che erogano prestazioni che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

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