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Sospensione versamenti e contributi per imprese, chi e come può richiederli

In vista della scadenza del 16 aprile la CNA di Pesaro e Urbino spiega come fare per ottenerli.

sospensione pagamentiPESARO – Sospensione di versamenti e contributi per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore di artigiani, imprenditori, commercianti in base a quanto prevede il Decreto legge dell’8 aprile (il numero 23). La CNA di Pesaro e Urbino lo illustra in sintesi vista l’imminente scadenza del 16 aprile

In sintesi, precisa la CNA, è prevista la sospensione dei termini dei versamenti, per i mesi di aprile e maggio 2020, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio nazionale, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

AMBITO SOGGETTIVO

Per accedere alla sospensione, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve configurarsi nelle seguenti misure:

  • almeno del 33% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL in esame (anno 2019);
  • almeno del 50% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL in esame (anno 2019).

La condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, in particolare, deve essere valutata confrontando:
• i valori di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, per poter sospendere i termini dei versamenti di aprile 2020;
• i valori di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, per poter sospendere i termini dei versamenti di maggio 2020.

A tale riguardo, in considerazione della formulazione della norma, sentita l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, si ritiene che la verifica della condizione di calo di fatturato e corrispettivi, debba essere condotta avendo a riguardo alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione IVA dei citati mesi ovvero, nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA, alle fatture con data compresa nei citati mesi e ai corrispettivi maturati in relazione agli stessi periodi.

Conseguentemente, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019 mentre andranno incluse le differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

Delle medesime considerazioni dovranno tenersi conto nel calcolo del fatturato relativo al mese di aprile 2020 e 2019.

AMBITO OGGETTIVO

La sospensione dei termini riguarda:

  • i versamenti in autoliquidazione relativi a:
  1. a) ritenute alla fonte (art. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti di imposta. La sospensione riguarda esclusivamente i versamenti e non l’effettuazione delle ritenute e delle trattenute che il sostituto di imposta effettua regolarmente nei confronti dei sostituiti;
  2. b) imposta sul valore aggiunto (IVA).
  • i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione si riferisce esclusivamente ai termini dei versamenti e non è prevista alcuna sospensione dei termini relativi agli adempimenti.

IPOTESI PARTICOLARI

La sospensione dei termini dei versamenti opera anche a favore:

  • dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno intrapreso la propria attività in data successiva al 31/03/2019 (dal 1/04/2019 in poi). Per tali soggetti non sono richieste comparazioni con il medesimo periodo dell’anno precedente e la sospensione si applica a prescindere dalla contrazione di fatturato e corrispettivi;
  • degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa, con riferimento a:

o ritenute alla fonte (art. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti di imposta;

o contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

RESTITUZIONE

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30/06/2020 oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.

Restano applicabili le precedenti ipotesi di sospensione relative a:

  • “turismo e altri settori colpiti” (art. 8, DL n. 9/2020 e art. 61, co. 1 e 2, DL n. 18/2020), per il mese di aprile 2020 (con restituzione entro il 31/05/2020);
  • “federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche” (art. 61, co. 5, DL n. 18/2020), per i mesi di aprile e maggio 2020 (con restituzione entro il 30/06/2020).

Ciò vale con riferimento alla sospensione dei termini di versamento delle ritenute e trattenute dei sostituti di imposta, nonché dei contributi e premi.

Tali disposizioni, invece, non sono più applicabili all’IVA che deve essere regolarmente versata in aprile o in maggio 2020, qualora il soggetto non rientri nelle ipotesi di sospensione ora previste. Quindi l’IVA del mese di marzo 2019 per i contribuenti mensili con i codici dei settori maggiormente colpiti (vedi circolare di ieri) dovrà essere versata l’IVA a meno che non rientrino nel caso della diminuzione del fatturato del 33% sopra riportato nella sezione ambito soggettivo.

La sospensione disposta dall’articolo 62, co. 2 a favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (2019) resta applicabile ai soli versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, senza ulteriore proroga, fatta salva ovviamente la possibilità per tali soggetti di confluire nelle nuove previsioni ove siano in possesso dei requisiti.

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