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Coronavirus, la Regione chiarisce le norme di comportamento

Emanata dalla Regione Marche una circolare esplicativa del Decreto del Governo

ANCONA – La Regione Marche ha emesso una circolare esplicativa in merito all’ultimo decreto emanato dal Governo circa le misure urgenti di contenimento del contagio.
Qui di seguito il testo integrale in cui vengono forniti chiarimenti sui vari aspetti presenti nel decreto stesso.

EVITARE GLI SPOSTAMENTI

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 si chiede alle persone di evitare ogni spostamento, salvo che per gli spostamenti motivati per:
– esigenze lavorative;
– situazioni di necessità adeguatamente comprovate;
– motivi di salute.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Non sono previste limitazioni per il transito delle merci né per la circolazione dei corrieri merci.

SALUTE E RISPETTO DELLA QUARANTENA

Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio.

SOSPESI NIDI, SCUOLE E UNIVERSITA’

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia , le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.

Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

CENTRI ANZIANI, DISABILI E CENTRI DIURNI

Al fine di pre venire ancora più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione anziana, dei disabili e delle persone con problemi di salute mentale, viene sospesa, a far data dal 11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, l’attività dei centri semiresidenziali per anziani, disabili e persone con problemi di salute mentale (centri diurni) di cui al Regolamento Regionale 1/2018 su tutto il territorio regionale, incentivando, dove possibile, percorsi di domiciliarità e/o servizi di prossimità.

SERVIZI ALLE PERSONE ANZIANI E FRAGILI

I Comuni tramite le Associazioni di volontariato e protezione Civile presenti sul territorio, si faranno carico di fornire servizi a domicilio – per le persone anziani e fragili – per la distribuzione di medicine e l’acquisto di alimenti.

SOSPENSIONE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE, CINEMA, TEATRI, SALE BINGO E DISCOTECHE

È sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.

CHIUSI MUSEI E BIBLIOTECHE

Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali.

RISTORANTI E BAR (comprese pizzerie, gastronomie e pizzerie d’asporto) APERTI DALLE 6 ALLE 18, UN METRO FRA LE PERSONE

Sono consentite le attività di ristorazione e bar, comprese pizzerie, gastronomie e pizzerie d’asporto dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione , la sanzione prevista è la sospensione dell’attività.

Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 in cui sono consentite le attività di ristorazione e bar, comprese pizzerie, gastronomie e pizzerie d’asporto è riferito solo all’ apertura al pubblico. L’ attività potrà comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio, da effettuarsi secondo modalità che non prevedano contatti che non rispettano la distanza droplet.

Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al DPCM dell’8 marzo.

CENTRI ESTETICI, PARRUCCHIERI, BARBIERI

Possono continuare a svolgere l’attività solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto 1 a 1, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa. Il personale dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine).

CHIUSURA MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA NEI PREFESTIVI E FESTIVI

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La sanzione prevista per il mancato rispetto è la sospensione dell’attività.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse.

APERTE FARMACIE E PARAFARMACIE E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è comunque sempre chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell’attività in caso di violazione.

SOSPESE PALESTRE, PISCINE E CENTRI SPORTIVI

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle  prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Lo sport e le attività motorie svolte all’aperto sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

LUOGHI DI CULTO, SOSPESE LE CERIMONIE FUNEBRI

L’apertura è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequenta tori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito il loro svolgimento, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico.

In ogni caso, le associazioni e le società sportive, attraverso il proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

SONO CHIUSI GLI IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI
RICORSO A FERIE E CONGEDI

Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro agile.

SOSPESI I CONCORSI

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.

Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile, che devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

CONGEDI SOSPESI

Sono sospesi quelli ordinari del personale sanitario e tecnico , nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

RIUNIONI IN VIDEO-COLLEGAMENTO

Nello svolgimento di riunioni, in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19. In ogni caso, va garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

SOSPESI ESAMI DI GUIDA

Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione di tale sospensione.

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